UniBa: la Commissione Statuto sarà espressione della comunità Accademica

del 21/02/2011

L'Ateneo di Bari avvia una vera e propria consultazione elettorale per comporre la Commissione che dovrà elaborare il nuovo Statuto, ai sensi della legge di riforma universitaria.  Si tratta di un risultato importante che la FLC di Bari ha perseguito chiedendo trasparenza e democrazia in un percorso difficile e complesso che dovrà ridisegnare gli assetti degli organi accademici dell'Ateneo e l'offerta formativa dei prossimi anni.  Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico hanno deliberato, lo sc orso 14 febbraio, in merito, prevedendo le procedure elettorali e gli ambiti di intervento della Commissione sullo Statuto.  Ecco in sintesi i punti:
la commissione dovrrà formulare proposte sulle modifiche statutarie entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, prorogabili di altri tre mesi.
Essa sarà composta da 15 membri: il rettore che la coordina, due rappresentatnti degli studenti (eleggibili anche quelli che siedono in cda e sa), sei rappresentanti nominati dal senato e sei dal cda.
I criteri prevedono una partecipazione democratica da attuare mediante elezioni che porteranno successivamente alla nomina, da parte del sa e cda, nel modo seguente:
- n. due studenti (componenti del sa e cda) da nominare sulla rosa di otto nominativi che saranno eletti dai rappresentanti nei consigli di facoltà;
- un ordinario, un associato ed un ricercatore per ogni area scientifico disciplinare (ci sono 14 aree);
- n. due unità di personale t.a. su una rosa da eleggere di otto nominativi con elettorato attivo esteso a tutto il personale.
Questa procedurà dovrà assicurare in commissione la presenza minima di n. due unità per ogni categoria.
La commissione dovrà rapportarsi periodicamente con gli organi di governo, consiglio degli studenti, OO.SS., Dirigenti, Coordinatori di dottorato, nucleo di valutazione, delegazioni dei precari, soggetti esterni.
Il Rettore ha sottolineato che la partecipazione prevista dalla norma di soggetti esterni in cda non è da intendersi necessariamente come soggetti espressione del mondo imprenditoriale, ma come soggetti in possesso delle adeguate doti di managerialità e competenza in ambito di formazione e ricerca.
Gli ambiti di intervento stabiliti dalla legge 240 in materia di modifiche statutarie sui quali la commissione dovrà formulare proposte sono i seguenti:
- art. 2 comma 1 lettera c) nomina e durata mandato Rettore:
"c) determinazione delle modalita' di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento ell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresi' lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;"
- art. 2 comma 1 lettera f) senato
"f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unita', compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;"
- art. 2 comma 1 lettera i) consiglio
"i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalita' previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;"
- art. 2 comma 2 lettera a, b, c, d, e, f, g, h - strutture didattiche e di ricerca
"2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facolta' di istituire tra piu' dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita' del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non puo' comunque essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilita', per le universita' con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unita', di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalita' determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche'
dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche' alle lettere f) e g) del presente comma, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita'; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilita' per una sola volta."

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